Pensione di reversibilità! Spesso non basta.
di Marco Oliva | pubblicato il 13 giugno 2020
Alle volte si parla della pensione di reversibilità come quello strumento che dovrebbe servire a sostenere il coniuge che resta.
Senz'altro è sicuramente un aiuto ma spesso non basta a risolvere il problema pensionistico.
Adesso vediamo perché.
A chi spetta?
La pensione di reversibilità (chiamata così quando l’assicurato è già pensionato al momento del decesso), e pensione indiretta (se l’assicurato lavora ancora) spetta a:
- Coniuge (anche divorziato se beneficiario di un assegno divorzile)
- Figli con limite di età massimo a seconda delle condizioni di 26 anni (unica eccezione i figli disabili per i quali è senza limiti di età)
In mancanza di questi può essere attribuito a:
- Genitori over 65 senza pensione
- Fratelli e sorelle inabili
a patto che siano anche a carico del defunto.
Importo?
L'importo erogato è una percentuale della pensione che era in erogazione o che avrebbe dovuto essere liquidata:
- Solo il coniuge riceverà il 60% della pensione
- Solo 1 figlio riceverà il 70% della pensione
- Se sono presenti il coniuge e un figlio spetterà l’80% della pensione suddiviso in questo modo: 60% al coniuge e 20% al figlio.
- Se sono presenti due figli spetterà l’80% della pensione suddivisa in parti uguali.
- Se sono presenti coniuge e due o più figli spetterà il 100% della pensione così suddivisa: 60% al coniuge e il restante 40% diviso in parti uguali ai figli.
- Tre o più figli si divideranno in parti uguali il 100% della pensione.
- e via via tutte le altre casisitiche
Attenzione alle decurtazioni!
Eh si, perché nel caso si possiedano altri redditi la pensione di reversibilità potrebbe essere ridotta di una percentuale:
- pari al 25% dell'importo della pensione in caso di reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore all'1 gennaio (per il 2020 il trattamento minimo è pari a: 515,58 euro al mese);
- pari al 40% dell'importo della pensione in caso di reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo
- pari al 50% dell'importo della pensione in caso di reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo
Per cui un coniuge senza figli riceverà una quota di pensione che varierà a seconda del livello del reddito:
- con redditi fino a 3 volte minimo la quota sarà pari al 100% del 60% = 60%
- con redditi da 3 a 4 volte minimo la quota del 60% sarà decurtata del 25% = 45%
- con redditi da 4 a 5 volte minimo la quota del 60% sarà decurtata del 40% = 36%
- con redditi oltre 5 volte minimo la quota del 60% sarà decurtata del 50% = 30%
Ora immaginate cosa vuol dire ricevere meno della metà della pensione a cui si era abituati e cosa accade al proprio stile di vita, dalle vacanze alle uscite e a tutte le spese che siete abituati a fare.
Attenzione: metà della pensione... che già sarà metà del reddito da lavoro!!!
Quali i punti di attenzione?
Ce ne sono molti e ogni situazione va analizzata ma mi limiterò ad analizzarne alcuni:
1) Se il lavoratore deceduto non era ancora in pensione la reversibilità viene erogata solo nel casi ci siano questi requisiti:
- Almeno 15 anni di contributi
- Almeno 3 anni di contributi versati nei 5 anni precedenti la morte
In caso contrario al coniuge non spetta nulla. Un' attenzione particolare in questo caso va al coniuge che rinuncia al lavoro per stare a casa a crescere i figli ma che rischia di trovarsi senza nessuna copertura o una copertura molto magra nel caso di decesso del portatore di reddito prima della pensione.
2) Coppie di fatto: Attenzione che la legge non riconosce il diritto alla pensione di reversibilità alle coppie di fatto anche se recentemente una sentenza del tribunale di Foggia dice che si può garantire la reversibilità al proprio partner facendo in anticipo un testamento e nominando quest’ultimo come erede. Così, anche il "coniuge" di una coppia non sposata può ricevere la quota della pensione del convivente. P.S. Avete fatto testamento?
3) Coniuge separato: la pensione di reversibilità spetta al coniuge separato quando:
- l'iscrizione all'ente da parte dei pensionato o del lavoratore, avviene prima della separazione legale con sentenza.
il coniuge separato per colpa, è titolare di un assegno di mantenimento pagato dal coniuge deceduto
4) Coniuge divorziato: la pensione spetta quando il coniuge in vita è titolare di assegno di mantenimento pagato dal coniuge deceduto ma solo se non ha contratto un nuovo matrimonio. Nel caso in cui il coniuge del deceduto si risposa la pensione di reversibilità spetta sia al coniuge di nuove nozze che al coniuge divorziato ma in quote diverse, decise da specifica sentenza del tribunale su istanza delle parti. Qualora sopraggiunga la morte di uno dei due coniugi aventi diritto, l'assegno di pensione di reversibilità spetta per intero al coniuge superstite. Tale diritto decade però in caso di nuovo matrimonio e spetta solo la liquidazione di una somma una tantum, pari a 26 volte l'importo della pensione percepita prima della data delle nuovo e nozze.
Attenzione quindi a dare per scontato che da qui al momento della pensione non possano succedere 'incidenti' in un matrimonio che mettano a rischio la capacità di reddito futura.
Ci sono molte altre casistiche che analizzeremo nelle prossime puntate.
Voglio però evidenziare che, troppo spesso, si tende a sottovalutare quello che durante la vita può accadere.
Una morte improvvisa, una separazione, un divorzio possono portare a delle situazioni in cui la capacità di reddito, e quindi la capacità di mantenere uno stile di vita che noi riteniamo accettabile, può ridursi notevolmente fino ad azzerarsi.
Pensare che lo Stato provvederà alle nostre necessità sempre e comunque può rivelarsi una dolorosa illusione specie considerando che la spesa pubblica, in particolar modo quella pensionistica, tenderà a ridursi per i motivi che abbiamo visto negli articoli precedenti.
Cosa fare?
Analizzare la propria situazione secondo il metodo "E se...", ovvero cosa succede in caso si verifichi un evento come la morte, il divorzio etc.
Creare un proprio piano pensionistico che serva, se non ad annullare i rischi, quantomeno ad attutirne il più possibile gli effetti.
